19 Settembre 2023

TARI. CONSIGLIO DI STATO s. 7898/2023. IL PEF È BASATO SUL PRINCIPIO DI COMPETENZA CHE NON PERMETTE DI PORTARE COSTI PRECEDENTI SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Non è ammissibile inserire i costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo, tenuto conto dell’applicazione del criterio di competenza.

La richiesta di pagamento del corrispettivo di un servizio per l’anno successivo e non per quello di competenza arreca certamente un pregiudizio ai contribuenti che potrebbero non avere beneficiato del servizio in quanto residenti nell’anno solare in corso (c.d. nuovi residenti) e non nell’anno precedente.

Le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo assumono natura eccezionale e derogatoria. La norma chiaramente precisa che l’inserimento può avvenire solo con riferimento ad eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati “inesigibili” riferiti ad altri tributi abrogati, ai sensi dell’art. 1, comma 654 bis della legge n. 147/2013, introdotto dall’art. 7, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Consentire l’inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel PEF relativo all’anno successivo in via generalizzata “potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via ordinaria – eventuali comportamenti inerti della P.A. riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – di annualità pregresse”.

Nella vicenda in discorso i mancati ricavi sono derivati dalla mancata determinazione della tariffa per l’anno precedente, con conseguenti minori introiti rinvenienti dalla “ultravigenza” della precedente tariffa dovuta all’approvazione delle tariffe nell’esercizio di riferimento.

Va, pertanto, ribadita la conclusione a cui giunge il T.A.R. con riferimento al richiamo contenuto nell’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999, secondo cui «La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1, in quanto il rinvio ai costi di gestione e comuni imputabili ai servizi/attività dell’anno precedente va riferito alla base di calcolo per la determinazione della tariffa relativa all’anno di riferimento e non consente, ovviamente, una duplicazione o ripetizione nell’anno considerato dei costi ordinari che sono riferiti all’annualità pregresse».

Ne consegue che, in linea generale e salvo eccezioni espressamente previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel PEF di esercizi successivi.

La “ratio” di tale interpretazione consegue anche dalla necessità di assicurare che ciascuna tariffa deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa e non nascere gravata da oneri pregressi, estranei appunto ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di competenza (art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013).