6 Febbraio 2024

TAR SICILIA 3396/2023. LE DELIBERE TARI SONO DIRETTAMENTE IMPUGNABILI PER EVITARE LA STABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

Il Collegio dà atto che in giurisprudenza si è dibattuto in ordine alla natura o meno di atti amministrativi generali e/o regolamentari ad immediata lesività dei provvedimenti di determinazione delle tariffe TARSU. Tra i regolamenti amministrativi si devono invero distinguere i regolamenti insuscettibili di produrre autonome lesioni sulla sfera giuridica altrui, che non devono formare oggetto di impugnativa autonoma nel termine decadenziale, dai regolamenti invece contenenti disposizioni immediatamente lesive, che vanno subito impugnati al fine di evitare la stabilizzazione dei relativi effetti. 

Questo organo giudicante ritiene che le tariffe TARSU siano da far rientrare in questa seconda categoria, in quanto già suscettibili di avere potenzialità lesiva, la quale risulta riscontrabile dai cittadini per il tramite della pubblicità che viene garantita alle delibere comunali con cui esse vengono adottate. Gli atti di determinazione delle tariffe TARSU hanno infatti carattere regolamentare, ma quand’anche fossero ricostruiti quali atti di carattere generale, non regolamentare, sarebbero egualmente soggetti all’obbligo di pubblicazione presso l’albo comunale, come tutte le delibere del Consiglio comunale, con la conseguenza che il termine per la loro impugnazione decorre dal momento in cui è trascorso il periodo di pubblicazione presso l’albo comunale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 15/01/2021, n. 135 e 09/01/2012, n. 7).

 Il termine per impugnare “tariffe e tasse” decorre quindi dal giorno in cui le stesse sono stabilite per provvedimento pubblicato, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto, appunto, della loro immediata lesività (ex multis, Cons. Stato, sez. V n. 6238 del 19.09.2010 e n. 1918 del 6.04.2010; sez. V n. 2971 del 13.06.2008; sez. V n. 1379 del 17.3.2003).