23 Gennaio 2024

TAR NAPOLI 462/2023. NEGATO L’ACCESSO AGLI ATTI AI FINI TARI 

Il Tar Napoli, nella sentenza in commento, ricostruisce la legittimazione del diritto di accesso avente ad oggetto documentazione relativa all’applicazione della TARI nei confronti di esercizi commerciale confinanti e limitrofi con la società ricorrente, al fine di conoscere i criteri di applicazione della medesima tassa per attività similari. L’istanza è stata legittimamente negata in quanto non può essere di natura esplorativa.

La società ricorrente presentava al Comune un’istanza di accesso ai sensi della legge 241/90 avente ad oggetto documentazione relativa all’applicazione della TARI nei confronti di esercizi commerciale confinanti e limitrofi con quello di essa società ricorrente al fine di conoscere i criteri di applicazione della medesima tassa per attività similari. Trattasi, in particolare di:
1) Documentazione tecnica e dichiarazione ai fini della TARI
2) Copia avviso di pagamento TARI 2022 con dettagliata specifica di superfici ed aliquote applicate
3) Ogni altro documento relativo alla TARI ed alle modalità di determinazione dell’importo dovuto

Il TAR rileva la carenza di legittimazione all’accesso della ricorrente, per l’assenza di un effettivo e concreto nesso di strumentalità e collegamento dell’interesse ostensivo alle informazioni di che trattasi.

La pretesa non è accoglibile anche sotto altro, rilevante, aspetto: la domanda avanzata dalla ricorrente assume carattere genericoesplorativo e, in definitiva, perplesso.

Trattasi di una domanda di accesso effettuata dalla ricorrente fondamentalmente “al buio”, al fine dichiarato di eventualmente reperire un atto –determinazione del quantum debeatur effettuata in modo dissimile nei confronti di imprese esercenti la medesima attività e nella stessa area territoriale- potenzialmente idoneo al soddisfacimento dei fini “investigativi” (e perciò esplorativi) perseguiti da essa ricorrente. Non è rinvenibile, indi, con un sufficiente grado di concretezza

La domanda di accesso non mai può assumere una generica funzione investigativa, ovvero “impiegata e piegata a ‘costruire’ ad hoc, con una finalità esplorativa” le premesse per il disvelamento, ovvero la discovery ex post, di fatti e circostanze non mai concretamente ed in modo circostanziato rappresentate o paventate ex ante; “diversamente, infatti, l’accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull’attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche Amministrazioni” (CdS, a.p., 10/2020).