19 Settembre 2023

RIMBORSO. CORTE DI CASSAZIONE o. 20322/2023. SILENZIO RIFIUTO SEMPRE PROPONIBILE

In caso di mancata risposta all’istanza di rimborso di tributi, una volta formatosi il silenzio, il ricorso è, secondo espressa previsione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, sempre proponibile (diversamente dai ricorsi avverso gli altri “atti impugnabili” di cui al precedente art. 19, assoggettati al termine di decadenza sancito dall’art. 21, comma 1) “fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”.

In assenza di un esplicito provvedimento di diniego del rimborso, il contribuente, che intenda ottenere il rimborso di somme che assume indebitamente versate a titolo d’imposta, può solo proporre ricorso avverso il cd. silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, che si forma decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione in sede amministrativa, previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. La mancata formazione di detto silenzio – rifiuto, che è il mezzo attraverso il quale pretese restitutorie fiscali sono rese azionabili nel giudizio tributario, che è tipico giudizio impugnatorio, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di un indefettibile presupposto processuale del giudizio tributario (rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio).

Una volta formatosi il silenzio, il ricorso è, secondo espressa previsione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, sempre proponibile (diversamente dai ricorsi avverso gli altri “atti impugnabili” di cui al precedente art. 19, assoggettati al termine di decadenza sancito dall’art. 21, comma 1) “fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”.

Nel processo tributario il contribuente può riproporre il ricorso per ottenere dall’Amministrazione il rimborso delle somme che assume indebitamente versate a titolo d’imposta fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto, se la precedente domanda giudiziale sia stata dichiarata inammissibile, anche con sentenza passata in giudicato, per mancata formazione del silenzio-rifiuto (Cass. 11/05/2012, n. 7303; Cass. 9/09/2021, n. 24260).

Il principio non è negato ma anzi confermato espressamente da Cass. 04/09/2020, n. 18382, che si riferisce all’impugnazione di atto impositivo e fa salvo il caso della lite da rimborso, la cui natura, di là dal meccanismo di formazione del silenzio – rifiuto e della relativa impugnazione, è propriamente quella di giudizio di accertamento negativo della non debenza di quanto versato, in cui il contribuente riveste la natura di attore in senso sostanziale.