19 Settembre 2023

IMU. CORTE DI CASSAZIONE o. 22954/2023. GLI IMMOBILI IACP NON SONO ALLOGGI SOCIALI

La detrazione dall’IMU di 200 euro prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (comunque denominati) è incompatibile con l’esenzione prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

La pronuncia segna un punto a favore dell’interpretazione che porterebbe ad escludere l’esenzione per gli alloggi sociali agli immobili IACP.

Nella sentenza, la Cassazione ribadisce che “quanto alla espressa previsione di un’esenzione dei «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008» – la stessa deve farsi ascendere dapprima al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 4, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124 – che ha equiparato all’abitazione principale detti fabbricati di civile abitazione (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2014 – di poi alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, lettera b), n. 3) (di modifica del d.l. n. 201 del 2011, art. 13) che – nell’escludere dalla tassazione il possesso «dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» [art. 1, comma 707, lett. b), n. 2] – ha espressamente escluso dall’applicazione dell’imposta municipale propria (anche) i fabbricati in questione”.

È pertanto evidente che “continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.) – detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con la riconosciuta esenzione”.