19 Marzo 2024

CORTE DEI CONTI. SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA DELIBERAZIONE 55/2024. RESIDUI ATTIVI. È NECESSARIO VERIFICARE L’EFFETTIVA RISCUOTIBILITÀ DEI TITOLI

Si riprende un passaggio importante della deliberazione emanata dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia nel quale si evidenzia l’analisi che deve essere condotta relativamente alla valutazione dei residui attivi.

L’impropria permanenza di residui attivi vetusti nel conto del bilancio, oltre ad “inquinare” la genuina determinazione del risultato di amministrazione, ha ricadute negative sugli equilibri del bilancio, che è fondato su un accettabile livello delle entrate, in grado di sostenere le spese. Sebbene il paragrafo 9.1. del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (n. 4.2. del d.lgs. n. 118/2011) non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente locale.

Nello specifico, infatti, “l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 60/2021/PRSE richiamata dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 173/2021/PRSP; cfr. altresì deliberazioni di questa Sezione nn. 315/2021/PRSE e 171/2023/PRSE; nn. 17/2022/PRSP e 174/2022/PRSP).

La permanenza delle condizioni di esigibilità dei crediti di notevole risalenza nel tempo assurge a componente indefettibile di verifica da parte dell’Amministrazione ai fini della corretta quantificazione del FCDE a consuntivo.