La Corte dei conti, sezione controllo Marche, segnala come il mancato avvio del recupero dell’evasione tributaria sia un comportamento inaccettabile, antitetico ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale.
I magistrati contabili, nell’analizzare le risultanze contabili degli esercizi 2020 e 2021 di un’amministrazione comunale, hanno riscontrato la sussistenza di gravi irregolarità contabili suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, l’equilibrio economico-finanziario e la regolarità della gestione dell’ente, con particolare riguardo alla scarsa capacità di riscossione complessiva e significative carenze nell’attività di recupero dell’evasione tributaria.
Le argomentazioni prodotte dall’Ente non possono essere accolte: il generico richiamo alla “situazione socio-sanitaria legata alla pandemia covid-19 ed ai risvolti economici del conflitto Russo Ucraino” è inadeguato a dissipare i dubbi emersi in sede istruttoria circa l’efficacia delle attività di accertamento e riscossione di cui trattasi. D’altronde, anche a voler considerare che, in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19, il legislatore, con l’art. 67 del d.l. 18/2020, “ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali” (cfr. Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 230/2023/PAR), come efficacemente indicato dal Ministero dell’Economia – Dipartimento delle Finanze con risoluzione n. 6/DF Prot. n. 15292 del 15 giugno 2020, “tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva e la necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario