5 Marzo 2024

CONSIGLIO DI STATO – SEZ.V – s. 9762 del 14/11/2023. ESCLUSO IL SILENZIO ASSENSO PER I MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO.

L’occupazione di suolo pubblico richiede un provvedimento di concessione rilasciata dal Comune competente, provvedimento che non può essere sostituito dal silenzio-assenso ex articolo 20 della legge 241 del 1990 considerato che il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio assenso.

La necessità di una autorizzazione espressa si desume, peraltro, dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, a mente del quale ultimo “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent., 29 aprile 2019, n. 2730; conforme Cons. Stato, Sez. V, Sent., 29 aprile 2019, n. 2728).