25 Giugno 2024

CONSIGLIO DI STATO 4692/2024. L’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE DECIDE SUI COSTI DEI RIFIUTI. NESSUN ACCORDO PUNTUALE CON I COMUNI.

L’interessante pronuncia del Consiglio di Stato riguarda il ruolo di ATERSIR (Emilia-Romagna) nella definizione dei costi dei PEF rifiuti, a fronte di contestazioni mosse da un comune appartenente all’ambito regionale. La sentenza descriva l’evoluzione intervenuta in materia di competenze per effetto dell’individuazione degli ambiti di gestione dei rifiuti e del nuovo ruolo dell’ente territorialmente competente. 

Il tema della competenza del Comune all’approvazione del PEF va visto in una ottica diversa. Le quantificazioni ivi contenute sono “approvate” da ciascun Comune mediante l’iscrizione a bilancio dei costi risultanti dai PEF approvati dall’Agenzia relativi al proprio territorio (in tal senso si veda nota dell’Atersir dell’11 dicembre 2016) restando al Comune la valutazione su come ripartire tra i propri cittadini la relativa TARI. (…)

 Si può quindi sostenere che, nel caso specifico, vi sia un passaggio pieno all’ente di governo delle funzioni relative alle dinamiche gestionali e finanziarie della gestione del servizio dei rifiuti. Ossia l’ente di governo – inteso come ente che organizza e che affida il servizio – necessariamente deve poter “dominare” l’aspetto dei costi che prelude proprio all’affidamento medesimo; il che non si concilierebbe con un ruolo del Comune come soggetto con il quale l’ente di governo deve necessariamente cercare un accordo sui costi di ciascun Comune attesa l’eventualità che ciò si tramuti in un potere interdittivo non conciliabile con quanto sopra rilevato in ordine ai meccanismi di governo dell’ente, improntati appunto alla maggioranza. 

Da quanto sopra emerge anche che l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di cui all’art. 1, comma 654, l. 147/2013 non può essere ipotizzato come la somma dei costi a livello comunale; si deve necessariamente avere riguardo ai costi dell’ambito che però con trasparenza devono essere resi evidenti dall’ente di governo e dimostrare anche quelle economie di scala per le quali l’ambito trova la propria ragion d’essere. 

Sulla scorta di quanto sin qui esposto appare coerente con il disegno legislativo descritto il ruolo dell’ente di governo – il consiglio d’ambito nello specifico – che approva a maggioranza il PEF senza dovere essere condizionato da un accordo puntuale con ciascun Comune appartenente all’ambito; altro tema è comunque quello del riequilibrio di cui si dirà in appresso.