9 Luglio 2024

CGT II LOMBARDIA 1743/2024. IL CANONE PUBBLICITARIO HA NATURA TRIBUTARIA E SPETTA AI COMUNI 

La CGT di II grado della Lombardia considera il canone unico pubblicitario di matrice tributaria.

La natura non esclusiva di corrispettivo del canone introdotto dall’art. 1 comma 816 della L. n. 160/2019 sembra indubbia – al di là della non dirimente terminologia usata dal legislatore – per la componente di esso che riguarda l’esposizione pubblicitaria, di cui qui si discute. Ai sensi della lett. b) del comma 819 dell’art. 1 L. cit., il canone é dovuto anche a fronte della diffusione di messaggi pubblicitari provenienti da impianti installati su beni privati, se visibili in luogo pubblico. In tal caso non é individuabile alcuna utilità che l’ente impositore trasferisce al privato, tale da consentire di attribuire al canone la funzione di corrispettivo di una prestazione resa. Residua dunque la sola natura tributaria dell’imposizione, giustificata dal beneficio ritratto dall’obbligato in conseguenza della esposizione pubblicitaria.

Con il comma 820 articolo 1 della legge 160/2019 il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d’imposta disponendo che, allorquando sia prevista l’applicazione del canone per l’installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all’applicazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che – ricorrendo solo quando la legittimazione a imporre entrambi i tributi, per l’occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente – consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere. 

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della conferma della legittimazione attiva dei soli Comuni a riscuotere il canone per i messaggi pubblicitari promananti da impianti collocati all’interno del territorio comunale è rappresentato dal comma 817. Con esso il Legislatore ha inteso assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.