15 Aprile 2024

CGT II GRADO ROMA 843/2024. IMU ALLOGGI SOCIALI ESENTI SOLO SE SONO DIMOSTRATI I REQUISITI 

La CGT di II grado di Roma esclude l’esenzione IMU di alloggi appartenenti ad EX IACP non ritenendo dimostrati i requisiti di alloggio sociale.

L’appellante ha sostenuto che gli alloggi di proprietà dell’A. sono da considerare “alloggi sociali”, come definiti dal decreto 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture, sicché si dovrebbe fare applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dalla L. n. 147 del 2013, che ha assimilato all’abitazione principale, esentandoli dal pagamento dell’I.M.U 

Tale assunto, però, muove dell’erroneo presupposto dell’equiparazione degli alloggi dell’A. agli “alloggi sociali” di cui al citato decreto del Ministero delle Infrastrutture. Infatti, occorre considerare, innanzitutto, che il tenore della normativa porta a non ritenere possibile tale equiparazione, sia perché nell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 manca un’espressa previsione che riconosca l’esenzione, sia in quanto al comma 10 di detta disposizione la detrazione di duecento euro prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è estesa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Risulta, invero, evidente che non avrebbe avuto senso l’estensione di tale detrazione se il legislatore avesse inteso – sic et simpliciter – equiparare detti alloggi ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per i quali la stessa disposizione, al comma 2, lett. b), prevede l’esenzione dall’imposta. 1.2 In tal senso si è espressa la Corte di cassazione in un recente arresto – avente a oggetto la questione in esame con riguardo agli immobili di proprietà delle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte

In ogni caso, per l’applicazione dell’esenzione in parola necessiterebbe ineludibilmente la concreta prova del fatto che gli immobili de quibus abbiano tutte le caratteristiche e le connotazioni dell’alloggio sociale previste dal menzionato decreto del 22 aprile 2008, che nella specie non è stata fornita. Infatti, l’A. si è limitata a sostenere astrattamente l’equiparazione, senza, però, addurre alcun elemento a sostegno dell’assunto (ad esempio, producendo una perizia finalizzata a comprovare la sussistenza, in concreto, dell’identità di caratteristiche tra le due tipologie di alloggi, unitamente a idonea documentazione afferente al rapporto locativo, per dimostrare la ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2, comma 3, di detto decreto)