2 Agosto 2023

CGT II GRADO CALABRIA n. 1235/2023. RISCOSSIONE. MISURA CAUTELARE DELL’IPOTECA

Ipoteca senza comunicazione di avvenuta iscrizione

Ai sensi dell’art. 77, comma 2 bis del D.P.R. n. 602/73 si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore in mancanza del pagamento, entro 30 giorni, del debito indicato nella comunicazione preventiva, senza che l’Agente Riscossione sia tenuto ad ulteriori comunicazioni: è l’omessa notificazione della comunicazione preventiva che, soltanto, potrebbe giustificare la nullità della conseguente iscrizione ipotecaria.

La pronuncia si inserisce nel contesto della riscossione coattiva privilegiata che permette di ricorrere, in presenza di certe condizioni, all’iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, nel rispetto della procedura indicata dall’articolo 77 del DPR 602/73.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all’Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della Riscossione è autorizzato a procedere con l’iscrizione alla Conservatoria competente dell’ipoteca su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. L’iscrizione di ipoteca, dunque, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 10.01.2017, n. 380).