Dal 1° gennaio 2024 si applica una nuova tariffa perequativa, in aggiunta alla TARI, calcolata su ogni utenza.
ARERA, con la delibera n. 386/2023, introduce un meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare.
Il provvedimento istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
L’obiettivo del provvedimento è riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.
L’istituzione delle componenti perequative prevede:
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- 𝑈𝑅1,𝑎, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- 𝑈𝑅2,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
La componente 𝑈𝑅1,𝑎, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
La componente 𝑈𝑅2,𝑎, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
L’utenza è l’immobile o area soggetta a tariffazione come definita all’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017.
Le componenti perequative di cui sopra non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Al fine di garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nei documenti di riscossione sia fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative, all’Articolo 6, comma 6.1 del TITR, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
“g-bis) relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l’indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite;”.