Si segnala la sentenza del Tribunale di Frosinone nella quale si richiama il comune al dovere di dimostrare la qualità di erede (situazione che, come noto, non è immediatamente nota all’ente). In caso di notifica all’erede, è onere del Comune fornire ed allegare prove o elementi certi e concreti volti a dimostrare la qualità di erede per effetto dell’accettazione in modo tacito e/o espresso.
Solo il chiamato all’eredità, nel possesso dei beni del de cuius, è tenuto a redigere l’inventario nel termine di mesi tre dall’apertura della successione, in assenza del quale, trascorso il predetto termine, assume la qualità erede puro e semplice, così come sancito dall’art. 485 c.c.
L’attore, avendo implicitamente sostenuto di non poter essere nel possesso dei beni appartenenti al de cuius, ha correttamente argomentato di avere il termine decennale dall’apertura della successione per procedere all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità, così come previsto dall’art. 480 c.c. Pertanto, in assenza di una formale o tacita accettazione di eredità, il Sig. xxx era da considerarsi un mero chiamato all’eredità.
A seguito della predetta spiegata difesa dell’attore, che nega di essere divenuto erede del proprio defunto padre, era onere del Comune fornire ed allegare prove o elementi certi e concreti volti a dimostrare che l’attore era da considerarsi erede del Sig. xx., per aver accettato l’eredità in modo tacito e/o espresso.
Per i motivi di cui sopra l’attore non può che essere considerato mero chiamato all’eredità del Sig. xxx., ma non erede, pertanto, la domanda è fondata e l’ingiunzione di pagamento deve essere annullata.