30 Settembre 2024

INSERTO: L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELL’EFFICACIA DELLE DELIBERE TRIBUTARIE. 

SCADENZA DI INVIO 14 OTTOBRE 2024 PER IMU E TARI

SE LE DELIBERE DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE TARIFFE TRIBUTARIE NON PRESENTANO IL REQUISITO DELLA PUBBLICAZIONE NELLE MODALITÀ INDICATA DALLA LEGGE, NON POTRANNO ESSERE APPLICATE.

Il legislatore del decreto crescita (34/2019), con le disposizioni contenute all’articolo 15 bis, mira al riordino dell’efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale. 

I requisiti per  la validità ed efficacia delle delibere di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe in materia di entrate prevedono non solo che l’atto venga adottato nel rispetto di una certa regola temporale ma che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge. Infatti, in tal caso non valgono le regole generali sull’entrata in vigore delle deliberazioni, fissata, ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del TUEL, dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, bensì vigono delle regole speciali.  

Ai fini IMU le norme sugli obblighi di pubblicazione trovano disciplina nella legge 160/2019. 

DL 201/2011 art. 1 comma 15 e seguenti:

«15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021»; 

«15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

In materia di IMU: legge 160/2019 articolo 1 comma 767 

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Il comma 15 ter si rivolge ai tributi che non sono stati disciplinati in maniera puntuale. Le regole previste per TARI subordinano l’efficacia all’ invio mediante il portale del federalismo entro il termine perentorio del 14 ottobre e conseguente pubblicazione entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento della delibera. Analogo discorso per l’IMU come sancito dal sopra indicato comma 767

Il mancato rispetto di questo adempimento comporta l’inefficacia della delibera per l’anno di riferimento e la conseguente impossibilità di applicare regolamento e tariffe, che troveranno applicazione dall’anno successivo

Va poi ricordato che la Legge 213/2023, al comma 74 dell’art.1 ha stabilito che

74. A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Circolari attuative e modalità di invio

  • La circolare 2/DF del 22 novembre 2019, emanata dal Dipartimento delle finanze, illustra la modalità attuativa delle nuove regole sull’efficacia delle deliberazioni relative ai tributi locali, contenutene nell’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34. Il ministero pone in evidenza come la regola sull’efficacia delle deliberazioni non assorba quella relativa ai termini di adozione degli atti, bensì si ponga come ulteriore procedura rispetto ai termini da rispettare per l’approvazione degli atti in materia di entrate, caratterizzati, come noto, dall’obbligo di adozione entro i termini di approvazione del bilancio dell’ente (art. 151 TUEL; 31 dicembre) ovvero entro i termini prorogati con norma nazionale.
  • Decreto 20 luglio 2021 e ALLEGATO A con specifiche tecniche: MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI.
  • Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021. Precisa gli effetti del decreto del 20 luglio: l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. In caso di esito negativo dei controlli di pubblicazione, il documento viene ugualmente pubblicato ed è valido
  • Altre indicazioni utili si possono leggere nel comunicato del 23 marzo 2021 recante Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d’imposta 2021- Indicazioni operative. Si chiarisce che non è previsto l’invio del PEF rifiuti. La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF)

L’imposta di soggiorno: l’esercizio della potestà regolamentare e di aliquote è disciplinata dal decreto legge 50 del 24 aprile 2017, con la possibilità di istituire e aumentare l’imposta di soggiorno, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà tenere conto della regola dell’efficacia temporale indicata dal comma 15 quater del sopra citato art. 13, a mente del quale, le nuove disposizioni hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.