L’esenzione IMU prevista dall’art. 9 comma 8 del d.lgs. 23/2011 a favore degli “enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali” non necessita anche dell’utilizzo.
Contrariamente a quanto assunto dai primi giudici, infatti, per l’applicazione della disposizione in questione, la condizione richiesta è la semplice “destinazione” in via esclusiva dell’immobile a compiti istituzionali e dunque non l’utilizzo effettivo per tali compiti; ne consegue che l’esenzione in questione non può essere disconosciuta per immobili che, pur essendo dismessi e non attualmente utilizzati, siano comunque sottoposti a detta destinazione in ragione di apposita norma urbanistica che ciò prevede (non a caso si parla di “destinazione” urbanistica).