19 Settembre 2023

IMU. CORTE DI CASSAZIONE o. 18083/2023. PER IL PENSIONATO AGRICOLO È SUFFICIENTE L’ISCRIZIONE INPS PER CONSERVARE L’ESENZIONE IMU

L’ordinanza 18083/2023 della suprema Corte chiarisce la valenza del requisito relativo alla prevalenza del reddito agricolo rispetto ad altre fonti in capo al pensionato agricolo per continuare a mantenere l’esenzione IMU sui terreni condotti direttamente.

L’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame.

L’analisi parte dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel d.l. n. 104 del 2020, art. 78 bis, comma 3 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020), “Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”.

Per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui del d.l. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 2 e 3, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

In sintesi, l’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l’interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l’attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito).