5 Settembre 2023

IMPOSTA PUBBLICITÀ. CGT DI I GRADO DI TARANTO s. 501/2023. RIMBORSO DELLA MAGGIORAZIONE. PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DALLA DATA DEL PAGAMENTO

La CGT di Taranto si è pronunciata sul calcolo della prescrizione delle domande di rimborso dell’imposta comunale sulla pubblicità per la parte relativa alla maggiorazione, risultata illegittima per effetto di una particolare sentenza della Corte costituzionale.

La questione ha origine nelle modifiche introdotte dal d.l. 83/2012 che, con un colpo di spugna ha cancellato il comma 10 dell’art. 11 della legge n. 449/97, disposizione utilizzata da gran parte dei comuni per incrementare la tariffa prevista dal d.lgs. 507/93 di disciplina del tributo in questione. I comuni che hanno continuato ad applicare la maggiorazione, erroneamente rassicurati dalla norma interpretativa della Legge 208/2015, costituzionale, si sono trovati ad aver richiesto un importo non dovuto proprio nelle annualità 2013-2018.

Conseguentemente, il comma 917 dell’articolo 1 della legge 14/2018 disciplinò i termini di restituzione della maggiorazione applicata nel periodo 2013-2018:

917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

La questione aperta sulla quale si registra l’interessante sentenza della CGT Taranto è relativa al calcolo della prescrizione relativa alle somme rimborsabili. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 164, l.n. 196 del 2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

La CGT ritiene infondata la tesi che il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (Cass. 8452/2012). Quanto all’art. 1, commi 917 e 919, la Corte osserva che trattasi di normativa che non ha fatto “rivivere” crediti ormai estinti per prescrizione e, all’evidenza, si riferisce a debiti ancora sussistenti (anche, eventualmente attinenti al 2013, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione) e non a quelli ormai venuti meno per inerzia dell’avente diritto.

Nella specie, in relazione ai versamenti relativi all’anno 2013 la richiesta della contribuente è intervenuta, pacificamente, dopo cinque anni.