Canone unico patrimoniale (CUP). Art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Diffusione di messaggi pubblicitari. Quesiti vari.
Nella risoluzione 3/DF/2023, il dipartimento delle finanze affronta alcune casistiche del canone patrimoniale relativamente alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
- Il primo quesito posto riguarda la possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario. In altre parole, si vorrebbe escludere dalla determinazione del CUP le parti del mezzo stesso, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria.
RISPOSTA. Nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP.
Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario.
- Altro quesito proposto è relativo all’applicazione del CUP nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto.
RISPOSTA. Nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. È in linea con tale impostazione anche il disposto del comma 823 dell’art. 1 in parola, il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.
Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823.