5 Settembre 2023

CUP OCCUPAZIONE. CORTE DI CASSAZIONE o. 18632/2023. COSAP CON PRESCRIZIONE DECENNALE

Ancora una conferma sulla prescrizione decennale del canone di occupazione del suolo pubblico.

Una Srl proponeva opposizione avverso gli avvisi di pagamento dal (Omissis) emessi il 6.7.2011 e notificati il 3.11.2011 relativi a canoni di concessione di aree pubbliche per l’installazione di impianti pubblicitari per l’anno 2006.

Questa Corte (Cass. n. 3710 del 2019 – Rv. 652735 – 01) ha affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui “In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall’art. 31 della l.n. 448 del 1998), il canone (c.d. “COSAP”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.”.

In buona sostanza, il pagamento in esame, non è assimilabile né al canone previsto in caso di locazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un’obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un’ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, é sottoposto all’ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell’anno (Cass. n. 21353 del 2019). Al riguardo non rileva neanche l’art. 2948, n. 4 c.c., perché tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell’apposito indennizzo. Nella specie, occorre tener conto del fatto che la società controricorrente si era avvalsa della facoltà di pagare ratealmente il COSAP e, per effetto di tale scelta, l’ultima rata relativa all’anno 2006 era scaduta il 1.10.2006. Da tale data decorrevano i termini di prescrizione del diritto di credito.