5 Settembre 2023

CUP OCCUPAZIONE. CGT II GRADO CALTANISSETTA N. 1037/2023. CANONE DI OCCUPAZIONE DOVUTO SUI CASSONETTI RIFIUTI

L’occupazione del suolo con i cassonetti costituisce presupposto impositivo, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato.

L’occupazione del suolo con i cassonetti costituisce presupposto impositivo, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto “l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, articolo 49, lettera e), norma di stretta interpretazione, che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al Comune al termine del rapporto concessorio” (in termini analoghi cfr. Cassazione n. 11175 del 2004) …”

Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte (la fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità come è evidente presenta profili di sovrapponibilità alla fattispecie oggetto del presente giudizio) sono valevoli anche nell’ambito del nuovo Canone unico, posto che l’esenzione richiamata nella pronuncia in commento (art. 49 lett. e) d.lgs. n. 507 del 1993) è stata confermata negli stessi termini anche nell’ambito della nuova disciplina (art. 1 c. 833 lett. d) l.n. 160 del 2019: “Sono esenti: … d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima ….”).