19 Marzo 2024

CORTE DI CASSAZIONE o. 5894/2024. IRRILEVANTE AI FINI IMU LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA EDIFICABILITÁ

Una chiara conclusione della Cassazione contenuta nell’ordinanza 5894/2024 ribadisce che l’adempimento relativo alla comunicazione di avvenuta edificabilità non inficia la debenza dell’IMU né l’applicazione delle sanzioni.

Sulla doglianza relativa alla pretesa «violazione dell’art. 31 della L. n. 289/2002 e dell’art. 10 comma 2 della L. n. 212/2000, nonché …(all’)… omesso adempimento dell’obbligo, gravante sul Comune, di informazione del contribuente in ordine al mutato regime urbanistico dell’area di sua proprietà» in relazione all’applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori da parte del Comune, che si assumono non dovuti per violazione dei suddetti obblighi a carico dell’ente locale, è dirimente osservare che, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26169 del 16/10/2019; Cass. n. 15558 del 02.07.2009), l’art. 31 della legge n. 289/2002 non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari dell’avvenuta destinazione edificatoria dell’area alla notifica della comunicazione prevista dalla stessa norma;

L’articolo 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 stabilisce che in base al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi, cosicché la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e successivamente l’IMU e la TASI) sull’area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica;

Inoltre, la mancanza della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dall’articolo 10 del D.lgs 504/1992 (ma anche nell’IMU, cfr. art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011), né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull’applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente.