Il mancato utilizzo del locale in corso d’anno non comporta l’esenzione dalla tassa rifiuti.
La mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, di per sé, non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo. La Corte di cassazione ribadisce un concetto spesso non chiaro ai contribuenti, in caso di utilizzo stagionale di un locale.
La normativa indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che – di certo – non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09). Pertanto, se la struttura è dotata di licenza annuale – come accertato nelle specie in fatto dai giudici di merito – non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale. La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti già evidenziati che non ricorrono nella fattispecie (vedi Cass. 22756/2016 e in senso conforme vedi Cass. 33426/2018)