La sentenza in commento analizza l’evoluzione normativa relativa alle autorità portuali e il rapporto con la disciplina della tassa rifiuti, per concludere che la Tari è dovuta laddove non sono istituite le Autorità portuali e che la tariffa applicabile è quella relativa ai campeggi in quanto ha riscoperto operative
La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno il 4 maggio 2018, n. 4217/05/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2012, per l’importo complessivo di Euro 104.319,00, con riferimento alla concessione demaniale di un pontile galleggiante per l’ormeggio e la manovra di imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante la banchina del Porto turistico di A (S), ha accolto l’appello proposto in via principale dall’Unione di comuni. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – nel senso di confermare la validità dell’atto impositivo: anche gli specchi d’acqua erano soggetti a TARSU sin da epoca antecedente l’espressa previsione di tale categoria nel regolamento unionale, che risaliva all’anno 2012.
La Corte di cassazione, ispirandosi a costante giurisprudenza, ribadisce che l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, alla circostanza che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza.
Tuttavia, ciò riguarda solo le autorità istituite per legge. L’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (d.P.R. 20 marzo 1996), Gioia Tauro (d.P.R. 16 luglio 1998), Salerno (d.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (d.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (d.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (d.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350).
Ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie
Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale (ora, dell’Autorità di sistema portuale) o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di TARSU, la nozione di “aree scoperte”, utilizzata dall’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell’estensione (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 18 febbraio 2009, n. 3829; Cass., Sez. 5°, 15 febbraio 2013, n. 3773; Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5°, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5°, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6°-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 5°, 30 giugno 2021, n. 18384; Cass., Sez. 5°, 29 novembre 2023, nn. 33326 e 33329; Cass., Sez. 5°, 5 dicembre 2023, n. 34021). Ne discende che è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. Peraltro, l’equiparazione degli spazi terrestri agli spazi acquei è stata condivisa dalla giurisprudenza euro-unitaria (Corte Giust., 3 marzo 2005, causa n. C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbàdehavn vs. Skatteministeriet et alii), la quale, sia pure in relazione all’IVA, ha testualmente sancito che: “L’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti previsti per l’ormeggio di imbarcazioni, nonché di posti barca a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell’area portuale”.
La riconduzione delle aree adibite ad ormeggi nella categoria tariffaria dei campeggi è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per genera comprendenti una varietà di specie eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili (come, nel caso di specie, la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo e/o turnario a terzi di superfici scoperte).