Nessuna esenzione IMU per l’immobile merce non idoneo alla vendita.
Nella sentenza, la contribuente invoca l’esenzione dell’articolo 13, comma 9 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “… sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
La CGT di secondo grado aggiunge nuovi elementi volti a chiarire le caratteristiche degli immobili che possono accedere al beneficio dell’esenzione IMU.
In primo luogo, trattandosi di agevolazione, è pacifico che sarebbe spettato alla contribuente di provare la ricorrenza delle condizioni agevolative. Nel caso trattato dalla corte, non può ritenersi provato, quanto meno, che il fabbricato in questione fosse realmente destinato alla vendita: di là della formale indicazione in tal senso contenuta nei bilanci sociali, non è stata provata, infatti, alcuna concreta iniziativa volta alla vendita del bene stesso da parte della R. Srl ed anzi, secondo quanto riferito nelle difese del Comune e riportato anche, senza smentite della contribuente, nella sentenza impugnata, l’immobile è stato adibito ad uso personale e diretto della famiglia del legale rappresentante; oltre a ciò per tale immobile la società non aveva ancora presentato né la dichiarazione di fine lavori né l’attestazione di conformità né segnalazione certificata di agibilità. In assenza di tale documentazione l’immobile non può essere oggetto di un contratto di compravendita.