I mezzi accertati ai fini del cup devono essere documentati.
L’impugnazione riguarda l’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento nell’anno 2022 del canone unico di occupazione per esposizione pubblicitaria, relativo a taluni mezzi pubblicitari, elencati nella tabella allegata all’atto medesimo.
La Corte conclude per l’annullamento dell’avviso emesso dalla società di riscossione. Nel merito ritiene che l’avviso impugnato è del tutto sfornito di fondamento probatorio, per la semplicissima ragione che – nella contestazione di parte ricorrente – esso reca un elenco che indica una data di rilevazione, di cui però non vi è traccia: nella mancanza, in capo a xxx., di potestà certificative di sorta, manca così il fondamento documentale dal quale rilevare l’oggettività delle occupazioni presupposte, in mancanza del quale l’imposizione non trova fondamento. Aggiunge inoltre che è appena il caso di precisare che le rilevazioni fotografiche prodotte sono del tutto inidonee allo scopo, perché non forniscono alcuna certezza su epoca ed ubicazione degli impianti, ed in ogni caso non sono neppure numericamente esaustive.
La sentenza, pur espressa da un giudice tributario che ha ritenuto la propria competenza, fa emergere l’importanza della motivazione che nel caso di specie ha il nucleo centrale nei mezzi che concorrono alla debenza del canone e il fondamento documentale, spesso trascurato dal punto di vista amministrativo.