Impugnabile non l’esito del riesame in autotutela, ma solo l’eventuale “rifiuto” di procedere al riesame in parola.
Interessante sentenza di merito relativa al nuovo istituto dell’autotutela tributaria, con riferimento a quella facoltativa, avente la caratteristica di permettere l’impugnazione del provvedimento esplicito emesso dall’ente impositore, ma non del rifiuto tacito. La sentenza in commento distingue il caso del rigetto all’istanza di autotutela che ritiene non paragonabile al caso del rifiuto.
Nel caso concreto all’esame, non si verte in alcuna delle ipotesi tassative di cui al citato art. 10 quater, con conseguente obbligatorietà dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto impositivo. Si versa, viceversa, nel caso di istanza di autotutela facoltativa di cui al successivo art 10 quinquies, cui, tuttavia, l’ufficio ha dato correttamente seguito.
Non risulta, infatti, un “rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela”, ma un “rigetto” della istanza di autotutela stessa, motivato, peraltro, in modo esaustivo a seguito di compiuto riesame dell’atto in parola. Ne consegue, dunque, la inammissibilità del ricorso, non trattandosi, nel caso di motivato “rigetto” della istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell’art 10 quinquies, di un atto impugnabile ex art 19 d.lgs. 546/92.
Diversamente ragionando, laddove si ritenesse impugnabile anche l’atto di motivato rigetto della istanza di annullamento in autotutela, nei casi di cui all’art 10 quinquies, si introdurrebbe una sostanziale elusione dei termini decadenziali di impugnativa degli atti impositivi.